((La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita'; la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima. Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva e' aumentata di una, somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione. I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima. In caso di liquidazione della pensione per invalidita', fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'articolo 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni. Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento. La pensione non puo', in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, ne' risultare minore della meta' della medesima. La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo, non puo' essere comunque inferiore a lire 395.850 annue. La pensione annua spettante ai sensi della presente legge e' corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie. La tredicesima quota e' corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 1971, n. 587

3

La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 6) che la modifica dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.

Testo vigente dal 1 settembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 133 parole tolte, 149 parole aggiunte.

La pensione annua complessivaaggiunto: , determinata a norma del precedente articoloaggiunto: , comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione tolto: obbligatoria per la invalidita', la aggiunto: generale obbligatoria per l'invalidita'; la vecchiaia e i superstitiaggiunto: , in relazione ai tolto: contributi versati nell'assicurazione medesima a qualsiasi titolo, maggiorata di un dodicesimo del relativo importo ai sensi dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, numero 218. Qualora la pensione annua complessiva liquidata ai sensi del precedente articolo non raggiunga la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione e l'iscritto - aggiunto: periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima. Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria tolto: versamenti di contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari tolto: relativi a periodi per i quali non risulti effettuata alcuna contribuzione al Fondo, la predettaaggiunto: , la pensione complessiva e' aumentata di una tolto: somma pari all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria corispondente ai versamenti sopra indicatiaggiunto: , somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi aggiunto: del 65 per cento della retribuzione utile a pensione. aggiunto: I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione tolto: obbligatoria aggiunto: generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolotolto: , spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima. In caso di liquidazione della pensione per invalidita', fermo restando quanto previsto dal punto tolto: 2) aggiunto: secondo dell'articolo 21, tolto: gli aggiunto: il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, tolto: vengono maggiorati aggiunto: e' aumentato del 50 per cento quando tolto: risultino non superiori ai aggiunto: risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato tolto: sul aggiunto: su una base non inferiore ai 20 anni. Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio, tolto: gli aggiunto: il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, tolto: sono aumentati aggiunto: e' aumentato del 50 per cento. La pensione non puo'aggiunto: , in ogni casoaggiunto: , eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del tolto: 63 aggiunto: 65 per cento della retribuzione aggiunto: utile a tal fine, ne' risultare minore della meta' della medesima. La pensione annua complessiva spettante all'iscritto tolto: ai sensi dell'art.aggiunto: , ai sensi dell'articolo 23 e del presente articoloaggiunto: , non puo' essere comunque inferiore a tolto: L. 156.000 aggiunto: lire 395.850 annue. La pensione annua spettante tolto: all'iscritto al Fondo ai sensi della presente legge e' corrisposta aggiunto: agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo tolto: stesso, in tredici quote, di cui la tolto: 13ª aggiunto: tredicesima in occasione delle festivita' natalizie. La tolto: 13ª quota spetta solo a coloro che hanno diritto di percepire la mensilita' di pensione relativa al mese di dicembre aggiunto: tredicesima quota e' corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1971, n. 587

    La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 6) che la modifica dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art24 · fonte del testo