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Il datore di lavoro il quale abbia alle proprie dipendenze giornalisti professionisti soggetti alla iscrizione presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' tenuto a iscriverli in un libro di matricola e in un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 12 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Qualora trattisi di datore di lavoro esercente una azienda non soggetta alla legge per gli infortuni sul lavoro ovvero l'Istituto predetto, ove lo ritenga necessario, richieda la tenuta di appositi libri di matricola e di paga per i giornalisti di cui al precedente comma, i libri stessi, prima di essere messi in uso, devono essere presentati all'Istituto, il quale li fara' contrassegnare in ogni pagina, da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1955 al 25 giugno 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art7 · fonte del testo