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[1]All'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:

[2]«Salvo quanto e' disposto nel titolo III, capo II, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-2132, non si possono aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del Prefetto, secondo le norme indicate nel regolamento.

[3]«Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso il ricorso entro 15 giorni al Ministro per l'interno.

[4]«I contravventori alla presente disposizione ed alle prescrizioni che il Prefetto, sentito il medico provinciale, ritenga di imporre nell'atto dell'autorizzazione, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da L. 5000 a L. 10,000.

[5]«Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperti o esercitati senza l'autorizzazione di cui al presente articolo. Il Prefetto puo', altresi', ordinare la chiusura di quelli di detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarita'. In tal caso, la durata della chiusura non puo' essere superiore a tre mesi.

[6]«Nessuno puo' aprire o mantenere in esercizio stabilimenti balneari se non con l'autorizzazione del Prefetto, sentito il medico provinciale. Contro la decisione del Prefetto e' ammesso il ricorso entro giorni 15 al Ministro per l'interno. I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorita' sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile fino a L. 2000 ».

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art13 · fonte del testo