Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 202 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I contravventori alle disposizioni del precedente articolo ed a quelle del relativo regolamento sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 aL. I presidi medici o chirurgici messi abusivamente in vendita sono confiscati ed il giudice ordina la chiusura fino a tre mesi delle fabbriche, depositi o rivendite.
tolto: In caso di recidiva, la pena e' dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda da L. 2000 a L. 10,000; oltre la confisca dei presidi medici o chirurgici messi abusivamente in commercio, e la chiusura da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite.
tolto: Senza pregiudizio dell'azione penale, si procede in via amministrativa all'immediato sequestro, dovunque si trovino, dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio.
tolto: Inoltre, quando concorreranno gravi motivi ed anche indipendentemente dal corso del giudizio, il Prefetto puo' disporre la immediata chiusura temporanea dell'officina, in cui siano stati prodotti, o del deposito od esercizio in cui siano tenuti per essere venduti i presidi medici e chirurgici di cui al comma precedente. In tal caso, la chiusura dell'officina o deposito o esercizio non puo' avere durata maggiore di cinque giorni, e, in caso di recidiva, di quindici giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art12 · fonte del testo