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[1]Salvo quanto e' disposto nel titolo III, capo III, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-2132, e' necessaria la licenza del Prefetto per la divulgazione, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, di mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, o di specialita' medicinali, o di presidi medici e chirurgici, ovvero di ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero di case o pensioni per gestanti, ovvero di stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, ovvero di acque minerali naturali o artificiali.

[2]I contravventori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L.1000 a L. 5000, salvo che la legge stabilisca una pena piu' grave.

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art16 · fonte del testo