Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: All'art. 86 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' sostituito il seguente:
tolto: «A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:
tolto: a) contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podesta' e' ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, che decide udito il parere del medico provinciale;
tolto: b) contro i provvedimenti del Prefetto che non siano definitivi e' ammesso, entro il termine di 15 giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'interno, che decide definitivamente.
tolto: «I ricorsi gerarchici al Governo del Re previsti dalle leggi e regolamenti sanitari sono decisi in ogni caso con provvedimento definitivo del Ministro per l'interno».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art17 · fonte del testo