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[1]All'art. 86 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' sostituito il seguente:

[2]«A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

  • a)contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podesta' e' ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, che decide udito il parere del medico provinciale;
  • b)contro i provvedimenti del Prefetto che non siano definitivi e' ammesso, entro il termine di 15 giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'interno, che decide definitivamente.

[3]«I ricorsi gerarchici al Governo del Re previsti dalle leggi e regolamenti sanitari sono decisi in ogni caso con provvedimento definitivo del Ministro per l'interno».

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art17 · fonte del testo