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Sono abrogate tutte le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, concernenti la istituzione e le attribuzioni del medico circondariale, restando demandati rispettivamente al medico provinciale e al Prefetto i provvedimenti e le attribuzioni dalle disposizioni stesse assegnate al medico circondariale e al sottoprefetto.
Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
