Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'ultima parte dell'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' modificata come segue:
tolto: «La misura di tale compenso per le singole prestazioni e le modalita' del relativo versamento da parte dei privati e della liquidazione verranno stabilite, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa.
tolto: «Sulle somme versate dai privati per i compensi previsti dal presente articolo e' devoluta, in ogni caso, al Comune una quota non superiore al 25 per cento.
tolto: «Nella liquidazione dei compensi, detratta la quota spettante al Comune, dovra' essere pure compreso, per una quota non inferiore al terzo di quella dovuta all'ufficiale sanitario, il personale che ha eventualmente coadiuvato negli accertamenti l'ufficiale sanitario stesso».
tolto: Per effetto dei compensi dovuti a norma del presente articolo, non possono essere diminuiti ne' all'ufficiale sanitario ne' al personale che lo coadiuva gli stipendi e le indennita' loro assegnati.
tolto: Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art6 · fonte del testo