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[1]L'ultima parte dell'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' modificata come segue:

[2]«La misura di tale compenso per le singole prestazioni e le modalita' del relativo versamento da parte dei privati e della liquidazione verranno stabilite, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa.

[3]«Sulle somme versate dai privati per i compensi previsti dal presente articolo e' devoluta, in ogni caso, al Comune una quota non superiore al 25 per cento.

[4]«Nella liquidazione dei compensi, detratta la quota spettante al Comune, dovra' essere pure compreso, per una quota non inferiore al terzo di quella dovuta all'ufficiale sanitario, il personale che ha eventualmente coadiuvato negli accertamenti l'ufficiale sanitario stesso».

[5]Per effetto dei compensi dovuti a norma del presente articolo, non possono essere diminuiti ne' all'ufficiale sanitario ne' al personale che lo coadiuva gli stipendi e le indennita' loro assegnati.

[6]Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art6 · fonte del testo