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[1]L'ultimo comma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' modificato come segue:
[2]«Uguale attribuzione spetta alla Giunta provinciale amministrativa per la determinazione degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, con nomina regolare in seguito a concorso, tenuto conto dell'importanza del servizio».
Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
