Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:

[2]«Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto nell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-2132, sono obbligati:

  • a)a denunziare al podesta', in ogni caso di morte, la malattia che ne e' stata la causa;
  • b)a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la propria opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

[3]«La denunzia e' fatta secondo le norme indicate dal regolamento. Il contenuto della denunzia deve rimanere segreto;

  • c)ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

[4]«I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[5]«Della sentenza passata in giudicato e' data comunicazione dalle cancellerie giudiziarie, a mezzo del Prefetto, al competente Ordine dei medici-chirurghi, ai fini di cui all'art. 8, lettera c), della legge 10 luglio 1910, n. 455».

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art9 · fonte del testo