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[1]All'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:
[2]«Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto nell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848-2132, sono obbligati:
- a)a denunziare al podesta', in ogni caso di morte, la malattia che ne e' stata la causa;
- b)a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la propria opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.
[3]«La denunzia e' fatta secondo le norme indicate dal regolamento. Il contenuto della denunzia deve rimanere segreto;
- c)ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.
[4]«I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
[5]«Della sentenza passata in giudicato e' data comunicazione dalle cancellerie giudiziarie, a mezzo del Prefetto, al competente Ordine dei medici-chirurghi, ai fini di cui all'art. 8, lettera c), della legge 10 luglio 1910, n. 455».
Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
