Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La levatrice e' obbligata a ricorrere all'opera del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio riscontri qualsiasi fatto irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera, alla quale presti la sua assistenza.

tolto: La contravvenzione alla presente disposizione e' punita con l'ammenda estensibile a L. 500, alla quale, nei casi gravi, si aggiungera' l'arresto fino a tre mesi, salvo l'applicazione delle maggiori pene portate dal Codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art10 · fonte del testo