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Amministrativo
Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Legge 24 maggio 1951, n. 392
Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato
- Aggiornato al
- 3 luglio 1970
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1(Categorie dei magistrati)
- Art. 2(Funzioni dei magistrati di Tribunale)
- Art. 3(Funzioni dei magistrati di Corte d'appello)
- Art. 4(Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione)
- Art. 5Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello)
- Art. 6Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione)
- Art. 7(Amissione in Magistratura e promozioni)
- Art. 8(Abolizione del ruolo dei pretori)
- Art. 9(Abolizione del ruolo dei primi pretori)
- Art. 10(Trattamento economico dei magistrati in servizio)
- Art. 11(Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrali)
- Art. 12(Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato)
- Art. 13(Onere finanziario)
- Art. 14(Riferimento a leggi e regolamenti generali)
- Art. 15(Decorrenza delle retribuzioni)
