Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
- Art. 1 — (Categorie dei magistrati)
- Art. 2 — (Funzioni dei magistrati di Tribunale)
- Art. 3 — (Funzioni dei magistrati di Corte d'appello)
- Art. 4 — (Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione)
- Art. 5 — Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello)
- Art. 6 — Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione)
- Art. 7 — (Amissione in Magistratura e promozioni)
- Art. 8 — (Abolizione del ruolo dei pretori)
- Art. 9 — (Abolizione del ruolo dei primi pretori)
- Art. 10 — (Trattamento economico dei magistrati in servizio)
- Art. 11 — (Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrali)
- Art. 12 — (Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato)
- Art. 13 — (Onere finanziario)
- Art. 14 — (Riferimento a leggi e regolamenti generali)
- Art. 15 — (Decorrenza delle retribuzioni)