Testo vigente dal 6 marzo 2011
Norme correlate
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Rinviano a questo articolo
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
- Art. 6 Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile
- Art. 3 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentariDisposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli
Versioni nel tempo
2 versioni dal 1962
Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1962 al 6 marzo 2011. 56 parole tolte.
tolto: Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e' punito con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno. Nei casi di particolare gravita' le pene sono raddoppiate. Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono ridotte alla meta'.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1104~art4 · fonte del testo
