Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1962 al 6 marzo 2011. Leggi il testo vigente →
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e' punito con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno. Nei casi di particolare gravita' le pene sono raddoppiate. Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono ridotte alla meta'.
Testo in vigore dal 10 agosto 1962 al 6 marzo 2011
