Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 142/1963

    Questione infondata
    12 novembre 1963

    La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione già decisa con sent. n. 120 del 1963).

    Art. 25 cost. · Art. 39 cost. · Art. 3 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 120/1963

    Questione infondata
    9 luglio 1963

    La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la quale stabilisce nell'art. 3 che gli imprenditori i quali appaltano opere e servizi, da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria degli appaltatori, sono obbligati solidamente con questi ultimi a corrispondere ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori medesimi il trattamento minimo retributivo, previdenziale e normativo non diverso da quello spettante ai propri dipendenti, nella parte in cui (2x comma) dispone l'applicazione della disciplina predetta agli appalti connessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio, relativamente alle attività di esazione, istallazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e attività similari, comminando sanzioni penali per l'inosservanza degli obblighi predetti (art. 6), non attribuisce al giudice la potestà di ampliare per analogia il precetto penale. Essa contiene soltanto enunciazioni indicative le quali, ai fini della delimitazione della fattispecie contravvenzionale, implicano mera attività esegetica da parte del giudice. Le dette norme non sono pertanto in contrasto con l'articolo 25 Cost.

    Art. 25 cost. · Art. 39 cost. · Art. 3 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1960 al 24 ottobre 2003. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le attivita' di esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti, impianti di apparecchi, reti a bassa tensione e attivita' similari. Gli imprenditori sono altresi' tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1369~art3 · fonte del testo