Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione in quanto nell'atto di promovimento dell'incidente non si fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò, ne', quindi, si motiva in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, sicché non risultano osservate le norme stabilite in proposito dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. red.: S. Pomodoro
Art. 25 cost. · Art. 162 c.p. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 2 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in quanto l'ordinanza di rimessione, carente di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, non è in regola con la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui l'autorità che solleva la questione deve riferirne termini e motivi. - S. nn. 29, 158 e 203/1982.
Art. 3 cost. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 2 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1960 al 24 ottobre 2003. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente e' comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 2000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1369~art2 · fonte del testo