Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nella parte in cui - in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - esclude l'amministrazione statale dal divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro. Risulta infatti non plausibile la motivazione resa dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione, dal momento che non soltanto nel giudizio 'a quò non è parte l'amministrazione, ma nessuna domanda nei suoi confronti è stata proposta, sicché la questione potrebbe essere destinata a definire, non già il giudizio in cui essa è sorta, ma un altro eventuale giudizio, diverso per 'petitum' e 'causa petendì.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Manifesta inammissibilità della questione in quanto nell'atto di promovimento dell'incidente non si fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò, ne', quindi, si motiva in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, sicché non risultano osservate le norme stabilite in proposito dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. red.: S. Pomodoro
Art. 25 cost. · Art. 162 c.p. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 2 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
L'art. 14, comma quarto, n. 4, della L. 17 maggio 1985, n. 210 - secondo cui il reclutamento del personale stabile dell'Ente "Ferrovie dello Stato" deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche - ha soltanto il valore di norma di organizzazione interna senza incidenza nei rapporti con i terzi, talché esso non determina (ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ.) l'inapplicabilità al suddetto ente pubblico economico dell'art. 1, comma quinto, L. n. 1369 del 1960, il quale sanziona l'inosservanza del divieto di intermediazione nelle prestazioni lavorative prevedendo la automatica costituzione di rapporti di lavoro diretti con l'interponente. Conseguentemente, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità relativa al medesimo art. 1, comma quinto, formulata dall'Avvocatura dello Stato assumendo l'inapplicabilità di esso al suddetto ente, per incompatibilità con l'art. 14, L. n. 210, cit..
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 81 cost. · Art. 97 cost.
Non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, 414 n. 4 c.p.c. e 2697 c.c. (sollevata lamentando che tali norme non abbiano previsto, per l'ipotesi in cui il prestatore di lavoro agisca per far dichiarare l'interposizione di mano d'opera, una eccezione al principio dell'onere della prova incombente sull'attore - con particolare rigorosità nel processo del lavoro -, ponendo il lavoratore che è rimasto estraneo alla vicenda interpositiva in posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, ed impedendogli di azionare (fruttuosamente) il proprio diritto), in quanto l'eccezione che si pretende di introdurre alla regola generale per cui actore non probante reus absolvitur, con riguardo alla richiesta di modifica del rapporto di lavoro interposto, sostituendo al datore di lavoro apparente colui che da' luogo all'interposizione, non appare giustificata neppure dalla sottolineatura della difficoltà in cui il lavoratore si verrebbe a trovare nel fornire la prova dei fatti estranei alla sua conoscenza, tanto più che il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. è fornito di ampi poteri istruttori.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 c.p.c. · Art. 2697 c.c.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in quanto l'ordinanza di rimessione, carente di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, non è in regola con la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui l'autorità che solleva la questione deve riferirne termini e motivi. - S. nn. 29, 158 e 203/1982.
Art. 3 cost. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 2 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 2000 al 24 ottobre 2003. 179 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresi' alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1369~art1 · fonte del testo