Art. 12 — Applicabilità delle norme agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti della presente legge sono applicate anche agli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle piante organiche istituite con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, e 19 novembre 1961, nonche' agli operai permanenti dei servizi degli Istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.
Testo vigente dal 27 marzo 1968
