[1]Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai permanenti dell'amministrazione centrale del Tesoro - gia' istituita, in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961 - sono sostituite dalle seguenti:

[2]"TABELLA N. 3

[3]Direzione generale delle pensioni di guerra Cat. 1ª: operai specializzati.............................. n. 3 Cat. 2ª: operai qualificati................................ n. 8 Cat. 3ª: operai comuni..................................... n. 6 --- TOTALE... n. 17". "TABELLA N. 4

[4]Provveditorato generale dello Stato Capi operai................................................ n. 8 Cat. 1ª: operai specializzati.............................. n. 50 Cat. 2ª: operai qualificati............................... n. 42 Cat. 3ª: operai comuni..................................... n. 35 Cat. 4ª: operai manovali................................... n. 7 --- TOTALE... n. 142".

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;379~art1 · fonte su Normattiva