Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, viene istituita la qualifica di "Capo operaio", rispettivamente per n. 3, 25 e 22 posti. In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di "operaio specializzato", previste nelle corrispondenti piante organiche.

Testo vigente dal 27 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-06;219~art11 · fonte su Normattiva