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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Per il periodo di un anno, a decorrere dalla data della presente legge, e' autorizzata eccezionalmente l'ammissione nel ruolo consolare fino al grado 5° incluso, compresi posti di volontario, di persone estranee al ruolo stesso, che, a giudizio insindacabile del Ministro per gli affari esteri, hanno i requisiti e la preparazione necessaria per le funzioni consolari.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 2 giugno 1927 - Anno V.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Volpi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;861~art1 · fonte del testo