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Le funzioni istruttorie ai fini dell'approntamento del piano sono svolte da un'apposita segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti, per il funzionamento della quale il Comitato di cui al precedente articolo 2 si avvale, entro il limite complessivo di cinquanta unita', di un contingente di personale stabilito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Il predetto contingente e' composto, mediante apposito comando, da dipendenti dei Ministeri di cui al primo comma e di altre amministrazioni dello Stato, nonche', ove occorra, da personale degli enti pubblici. Fanno altresi' parte del contingente non piu' di quindici esperti assunti con contratto a termine per prestazioni professionali di elevata qualificazione con scadenza non oltre il 31 dicembre 1984, con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti, d'intesa con i Ministri indicati al primo comma, determina il contingente, ivi compresi gli esperti di cui al precedente comma, nomina il capo della segreteria tecnica e ne disciplina l'organizzazione e l'attivita' interna. La segreteria tecnica e' soppressa dopo l'approvazione del piano da parte del Consiglio dei Ministri. I progetti e i contratti nonche' le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'approntamento del piano e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti. Per gli affari di cui al precedente comma d'importo superiore a 500 milioni di lire e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti il conforme parere di un comitato, presieduto dal Ministro dei trasporti o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto, su designazione delle rispettive amministrazioni di appartenenza, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato e da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato. I relativi provvedimenti sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.

Testo in vigore dal 23 giugno 1984 al 6 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1984-06-15;245~art3 · fonte su Normattiva