Art. 333 c.p. — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146
Testo vigente dal 29 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146
Testo vigente dal 29 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ABBANDONO O INTERRUZIONE DI PUBBLICI UFFICI O SERVIZI - LAVORATORI AUTONOMI -MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI CONVENZIONATI - CAUSE DI NON PUNIBILITA' (SCIOPERO) - INAPPLICABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 333. - COST., ARTT. 3, 39, 40.
La titolarita` del diritto di sciopero spetta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli autonomi, come si evince dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione citata dal giudice a quo. (Manifesta infonda- tezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 333 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost.). - cfr. S. n. 222/1975.
SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ABBANDONO INDIVIDUALE DI UN PUBBLICO UFFICIO, SERVIZIO O LAVORO - ART. 333 COD. PEN. - PROSPETTATO CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - CONFIGURABILITA' DI QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 333 Cod. pen., che prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuita' e la regolarita', sollevata in riferimento all'art. 40 della Costituzione, secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Non si tratta di questione di legittimita' costituzionale del citato art. 333, bensi' di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non puo' trovare applicazione allorche' l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal Pretore di S. Donà di Piave con ord. 12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li 3, 39 e 40 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA I…
ECLI:IT:COST:1988:145 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Iorio Giuseppe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen., in riferimento all'art. 40 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958. GAETANO AZZARITI -…
ECLI:IT:COST:1958:46 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 175 — Svolgimento quotidiano del lavoro
… la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita'. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. Nel computo …
Art. 330
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146…
Art. 28
Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo. Il mobilitato per il servizio del lavoro che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio contravvenendo a disposizioni o ad ordini dei propri superiori, e' punito, se il fatto non costituisce…
Art. 26
Abbandono o mancata riassunzione del servizio. II mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre tre giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi …
Art. 140
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271…
Art. 226 — Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
A proposito della richiesta di procedimento (articolo 313), ho limitato la necessità della richiesta soltanto ai delitti di offese contro Capi di Stati esteri (articoli 296, 297), contro rappresentanti di Stati esteri (art. 298) e contro la bandiera o altro emblema di Stato estero (art. 299). La ragione di questa limitazione consiste in ciò: che senza la richiesta (la quale è una condizione di punibilità) non sono ammessi nè l'arresto in flagranza nè l'emissione del mandato di cattura, che sono invece possibili nei casi in cui occorre l'autorizzazione. TITOLO II. Dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 137
Ho migliorato la struttura del delitto di abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (art. 333), quantunque nessuna osservazione sia stata fatta in proposito. Il progetto stabiliva l'aggravamento, dipendente dall'essere derivato pubblico nocumento, soltanto nel caso dell'effettivo abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro, e non anche in quello dei così detti ostruzionismo e sabotaggio. Io ho considerato che v'era ragione di ritenere aggravato il reato per la verificazione del nocumento anche in questo caso, che non solo non è meno grave, ma che apparisce anzi più odioso e insidioso, attesa l'ipocrisia, e talvolta la provocante perfidia del fatto. Ho quindi modificato l'articolo in modo da rendere possibile in entrambe le ipotesi l'applicazione di tale aggravamento.
Relazione al Codice penale (1930), n. 138
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art333 · fonte su Normattiva