In deroga all'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici e' portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.
Testo vigente dal 5 gennaio 1951
