In deroga all'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici e' portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.

Testo vigente dal 5 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-12;1046~artunico · fonte del testo