Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della, presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art13 · fonte su Normattiva