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A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e' concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1969-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministero per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 1 gennaio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art17 · fonte su Normattiva