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Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

Art. 17

Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n.903.

Abrogato dal 1 gennaio 1965

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2 versioni dal 1963

versione dal 31 gennaio 1963versione dal 1 gennaio 1965
1963oggi
  1. 1 gennaio 1965 — oggiabrogatoper 62 anni
  2. 31 gennaio 1963 — 1 gennaio 1965testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art17 · fonte su Normattiva

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  • Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri
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