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I pensionati a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria derivanti da una diversa attivita' autonoma hanno diritto a liquidare con le stesse norme di cui all'articolo precedente un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti di famiglie coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 27 agosto 1966
