Art. 5 — Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento
L'articolo 17, primo comma, numero 7›, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "7 avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata". Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' aumentato a otto anni. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, le parole: "non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei anni".
Testo vigente dal 27 febbraio 1997
