Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1969 al 22 dicembre 2008. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000. Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dal precedente comma, la attribuzione e la misura dell'elevazione dell'assegno integrativo mensile di cui alla presente legge nei riguardi dei personali indicati all'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-08-01;464~art1 · fonte del testo