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Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000. Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dal precedente comma, la attribuzione e la misura dell'elevazione dell'assegno integrativo mensile di cui alla presente legge nei riguardi dei personali indicati all'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Testo in vigore dal 4 agosto 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-08-01;464~art1 · fonte del testo