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I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 30 marzo 2004

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art1 · fonte su Normattiva