I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facolta' di attribuire preferenze nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla presente legge. Il territorio di ciascuna regione e' ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art1 · fonte su Normattiva