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L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale. Per le modalita' relative alla presentazione dei ricorsi nonche' per le modalita' ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. ((Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.))

Testo in vigore dal 11 marzo 2014 al 25 aprile 2014

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art13 · fonte su Normattiva