Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

Art. 14 — L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze

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L'elettore puo' manifestare non piu' di tre preferenze nella prima circoscrizione; non piu' di due nella seconda, terza e quarta circoscrizione ed una nella quinta circoscrizione. Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 10 aprile 2004

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art14 · fonte su Normattiva