Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))
Art. 14 — L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze
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Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.
Testo in vigore dal 10 aprile 2004 al 25 aprile 2014
