Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

Art. 14 — L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 2004 al 25 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Testo in vigore dal 10 aprile 2004 al 25 aprile 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art14 · fonte su Normattiva