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L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' degli eletti. L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 16 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art46 · fonte su Normattiva