Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1979 al 6 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →

Per i giudizi di cui ai precedenti articoli e' obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale secondo le norme generali. Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art47 · fonte su Normattiva