Il cittadino o lo straniero che commette in territori estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana. Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art48 · fonte su Normattiva