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Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, gli uffici consolari chiamati ad organizzare sezioni elettorali possono assumere, dietro autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto a durata determinata, per un periodo massimo di nove mesi, nei limiti di cento unita' in eccesso del contingente gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. A seconda delle esigenze il Ministero stabilisce, nei limiti del suddetto contingente di cento unita', le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni esecutive ed ausiliarie. Possono essere assunti a contratto secondo le norme del presente articolo i cittadini italiani di buona condotta, sana costituzione fisica e residenti da almeno un anno nel Paese ove ha sede l'ufficio consolare che procede all'assunzione. Per l'assunzione con mansioni esecutive e ausiliarie e' richiesto rispettivamente il requisito minimo del possesso di licenza media inferiore e di licenza elementare o titolo di studio anche straniero equipollente. Ai fini della presente norma, l'equipollenza e' riconosciuta in base a dichiarazione dell'ufficio consolare. La retribuzione viene fissata nel contratto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e comunque non puo' superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni nello stesso Paese.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984
