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((Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, le ambasciate e gli uffici consolari nei Paesi comunitari possono assumere, su autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto fino ad un massimo di 135 unita' ai sensi e per gli effetti del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente ivi previsto, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione)).

Testo in vigore dal 12 aprile 1984 al 28 giugno 1994

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art53 · fonte su Normattiva