Art. 54 — COMMA ABROGATO DALLA L. 30 GIUGNO 1989, N. 244
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Il trattamento economico spettante, a norma del primo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai componenti del seggio e' maggiorato di L. 25.000 per il presidente e di L. 20.000 per ciascuno scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge. Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali, e' concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, la autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo dal 1 gennaio al 15 luglio 1979. Il contingente e' fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984
