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Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono a carico dello Stato. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Lo Stato e' tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare. Alle spese occorrenti per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei Paesi della Comunita' europea a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle predette sezioni, per la fornitura ed il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione e per il lavoro straordinario di dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della predetta Comunita', nonche' alle spese per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, si provvedera' con ordini di accreditamento del Ministero dell'interno al cassiere del Ministero degli affari esteri. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984
