Art. 13 — Poteri del sindaco e del presidente della provincia
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Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dai seguenti: " 5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48. 5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali".
Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000
