Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Art. 20 — Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
