Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Art. 2 — Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
