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Al sindaco e al presidente della provincia, nonche' agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province.

Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000

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