Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Art. 26 — Divieto di incarichi e consulenze
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Al sindaco e al presidente della provincia, nonche' agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province.
Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000
